Il deposito di un verbale di conciliazione di una CTU
Benvenuti ad una altra domanda della rubrica “L’esperto Risponde”
Gentile collega, ti scrivo per sottoporti un dubbio che mi è sorto nello svolgimento del mio ruolo come CTU in un accertamento tecnico preventivo 696 bis cpc nel deposito di un verbale di conciliazione.
Durante lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica della CTU, tra le parti si è raggiunto un accordo bonario entro il termine previsto per il deposito della relazione peritale.
A questo punto ho suggerito ad entrambi gli avvocati delle parti di inviarmi copia del loro accordo per inserirne il contenuto all’interno di un verbale di conciliazione redatto dal sottoscritto e da firmare unitamente al ricorrente e al convenuto.
Riveuto il detto verbale depositerei il verbale di conciliazione in cancelleria affinché il giudice lo munisca di efficacia di titolo esecutivo mediante decreto.
La procedura è corretta?
Mi spiego meglio. Il legale della parte ricorrente ritiene, come il sottoscritto, che questa sia la procedura corretta da eseguire (così come peraltro prevede il 696 bis cpc), mentre il legale della parte resistente vorrebbe eseguire una procedura diversa: i due legali mi invierebbero una comunicazione congiunta con la quale mi comunicano dell’avvenuta conciliazione, esonerandomi in tal modo dal prosieguo delle operazioni peritali e invitandomi ad allegare la suddetta comunicazione alla nota con cui informo il giudice del raggiunto accordo, restituendo i fascicoli di causa, unitamente alla specifica spese e onorario.
Come comportarsi a questo punto?
L’art. Art. 696 bis c.p.c. al comma 3 afferma che: “Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.”
A mio parere la procedura da te indicata è corretta, ovvero farti inviare copia dell’accordo sottoscritto dalle parti, da allegare successivamente ad una tua relazione di CTU; conseguentemente all’interno della tua relazione dovrai descrivere la cronistoria dei fatti avvenuti (sopralluoghi effettuati, corrispondenza con le parti, ecc) fino al raggiungimento dell’accordo bonario.
Ad essa, inoltre, devi allegare la tua parcella/nota spese per il lavoro svolto fino al raggiungimento dell’accordo tra le parti.
E’ anche vero, però, che il tuo compito è esaurito nel momento in cui i procuratori delle parti ti comunicano per iscritto che hanno raggiunto un accordo e rinunciano al giudizio, impegnandosi a ritirare i fascicoli di causa dalla cancelleria. Sarebbe opportuno che anche le parti sottoscrivessero, per ratifica, tale dichiarazione. Ottenuta la dichiarazione, questa va depositata in cancelleria con una istanza nella quale si dichiara anche che restituisci i fascicoli di causa. Attento a concordare prima con le parti il tuo onorario (se vuoi) altrimenti compila una specifica da allegare all’istanza di restituzione dei fascicoli in cancelleria in modo da farti liquidare onorario e spese dal Giudice Istruttore.
A cura di consulenzaing.com
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